In abrogazione del DM 4 luglio 2000 n. 90/T, e delle conseguenti disposizioni attuative, lo scorso 20 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 7 agosto 2023, che individua le condizioni alle quali si devono attenere le aziende che gestiscono merci pericolose nelle varie fasi: dal carico allo scarico, dalla spedizione al trasporto.
All’Art. 4 sono illustrati i casi di esenzione per il trasporto in colli, nel dettaglio:
– viene posto il limite massimo di 24 operazioni annue
– vengono istituiti limiti di quantità
– viene predisposto un registro di monitoraggio del numero di operazioni eseguite, con l'obbligo di conservazione per un minimo di 5 anni.
Le materie appartenenti alla classe 7, rimangono comunque escluse dalle esenzioni.
Sono previste inoltre delle esenzioni per le spedizioni occasionali, normate dall'Art. 5, con le seguenti condizioni:
– le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
– le materie devono essere assegnate al III (terzo) gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 (tre) o 4 (quattro);
– il numero massimo di operazioni è di 12 (dodici) per anno solare e di 2 (due) per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci
– predisposizione un apposito registro interno di monitoraggio.
Le materie appartenenti alla classe 7, rimangono comunque escluse dalle esenzioni.
L’Art 6 chiarisce che sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le aziende unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.