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La formazione obbligatoria

La formazione obbligatoria

La formazione obbligatoria: qual'è  la normativa di riferimento?

L'art .37 del D. lgs. 81/2008  prevede che il datore di lavoro formi i propri dipendenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Oltre a questi temi, i lavoratori devono essere informati sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni caratteristici del proprio comparto di appartenenza, nonché delle relative procedure di prevenzione e protezione.

Chi definisce i contenuti minimi, le modalità e la durata della formazione?

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo, in sede di Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per i lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Quando deve essere formato il lavoratore? 

La formazione e l'addestramento specifico devono avvenire:

  • alla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • al trasferimento o cambiamento di mansioni
  • all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione ha un costo per il lavoratore?

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori e deve avvenire durante l'orario di lavoro.

La formazione ha una scadenza?

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

 

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