In occasione dell’inizio della scuola abbiamo pensato di fare il punto della situazione sulla sicurezza degli istituti scolastici analizzando come sono inquadrate le varie figure nel D.Lgs 81/08 e come avviene la gestione del rischio.
Nella scuola opera il personale docente, quello amministrativo, quello ausiliario e gli allievi che ai sensi del sopracitato decreto sono equiparati al lavoratore.
La scuola è a tutti gli effetti un luogo di lavoro. Il Testo Unico sulla sicurezza la parifica non a caso a qualsiasi altro settore equiparando in tal senso anche le varie figure di riferimento.
Il dirigente scolastico ricopre il ruolo tipico del datore di lavoro e deve di conseguenza:
– valutare tutti i rischi ed elaborare il DVR
– designare gli RSPP, gli addetti alla gestione delle emergenze, i preposti
– consultare l’RLS
– fornire i dispositivi di protezione individuale
– organizzare l'attività di formazione e di informazione ai lavoratori e agli allievi.
– procedere nella stesura del Piano delle emergenze.
Il ruolo del preposto lo ricopre il personale docente, considerato che svolge l'attività di controllo e di sorveglianza sulle attività scolastiche.
Il ruolo dell’RSPP, ovvero il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, può essere ricoperto da un soggetto interno o esterno.
Il rappresentante dei lavoratori (l’RLS) viene eletto o nominato all'interno del Corpo Docente o fra il personale. Gli addetti alle squadre di emergenza devono essere identificati tra il personale docente, amministrativo o ausiliario.
Sul versante rischi: quali sono quelli più comuni?
Sono gli stessi di un ambiente affollato con un ulteriore fattore di rischio legato dell’età degli alunni – spesso minorenni se non infanti – che influenza la valutazione.
Per la totalità degli istituti scolastici va classificato il rischio incendio, quello legato alle infrastrutture e lo Stress lavoro Correlato.
A seconda dell’istituito si possono aggiungere i rischi associati all’utilizzo dei videoterminali e per gli alunni che si addestrano nei laboratori, il rischio chimico o biologico.
Nelle scuole dev’essere presente la segnaletica di emergenza, le planimetrie, devono essere nominati gli incaricati al primo soccorso e gli addetti alla prevenzione incendio, dev’essere valutato il rischio radon.
L’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 prevede inoltre la sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente.
Di fondamentale importanza sono infine le prove di evacuazione (frequenti e documentate) che permettano l’uscita dai locali degli alunni e di tutto il personale in totale sicurezza.