Informativa Regione Veneto : aggiornamenti del 26 marzo 2020

Home News Informativa Regione Veneto : aggiornamenti del 26 marzo 2020

Il 26 marzo 2020, la Regione Veneto ha aggiornato le indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Le integrazioni di maggiore rilevanza hanno avuto riflessi su:

  • formazione
  • verifiche e manutenzioni periodiche
  • scenari operativi
  • tutela del lavoratore fragile

1. La formazione

Già nella precedente informativa, la Regione Veneto evidenziava che  il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non comportasse l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività professionale. Ad esclusione del caso di mancata formazione iniziale o di base.

La recente informativa afferma che “resta ferma la possibilità di svolgere attività formative a distanza, modalità applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall’articolo 37 del d.lgs. 81/2008.”

Fino al termine dell’emergenza, la formazione a distanza in videoconferenza, è equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

La registrazione delle entrate e delle uscite deve, inoltre, essere tracciata mediante registro elettronico. Sono ovviamente esclusi i corsi ad addestramento pratico.

2. Verifiche e manutenzioni periodiche

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Questa disposizione si applica anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza previsti dal d. lgs. 81  (es. verifiche periodiche attrezzature di lavoro, impianti messa a terra, mezzi di sollevamento, …).

Queste attività possono, quindi, essere differite e tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria.

3. Scenari operativi

I vari scenari plausibili:

  • Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che, non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora, si presenta al lavoro;
  • Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto contatto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro;
  • Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria);
  • Lavoratore asintomatico, durante l’attività lavorativa, che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19;
  • Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa;
  • Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa

sono corredate da indicazioni operative appropriate (COVID-19 Ambienti di lavoro non sanitari_09 del 26.03.2020).

4. Tutela del lavoratore “fragile”

Il protocollo nazionale condiviso con le parti sociali del 14 marzo 2020 prevede che il Medico Competente segnali all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie, pregresse o attuali, dei lavoratori.

Tale protocollo sembra non essere applicabile per motivi di privacy, di segreto professionale e anche per situazioni di fragilità che “potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all’attività professionale, oppure non note al Medico Competente o appartenenti a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria”.

Per l’individuazione di situazioni di fragilità si ritiene opportuno fare riferimento ai Dpcm 8 marzo 2020 e al successivo decreto legge 18/2020.

Essendo particolarmente difficile fornire indicazioni per ogni singolo caso, si rimanda l’identificazione della forma di tutela più idonea al Medico competente.

Per maggiori informazioni contatta i nostri esperti!

 

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *