Gli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti sono stati recentemente oggetto di modifiche e adeguamenti normativi che porteranno ad una vera e propria rivoluzione nel settore delle contabilità dei rifiuti con l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Con l’approssimarsi delle prime scadenze relative al RENTRI si ritiene opportuno fornire indicazioni operative su alcuni dei nuovi obblighi che ricadranno in capo agli operatori, in particolare sul servizio di vidimazione erogato dalla Camera di commercio.
Novità normative
Il nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), introdotto con il Decreto Ministeriale n.59/2023, costituisce lo strumento di graduale digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. A tale Registro, gli operatori del settore, dovranno iscriversi secondo una tempistica che varia in base all’attività svolta, al numero dei dipendenti dell’impresa/Ente e al tipo di rifiuti prodotti.
A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 sono tenuti ad iscriversi:
- gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- i soggetti delegati dai produttori, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4 aprile 2023, n. 59 (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D. Lgs n. 152/2006;
- gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- i consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.
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A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 sono tenuti ad iscriversi:
- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono:
- gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.
La normativa RENTRI introduce, non solo importanti cambiamenti nella gestione della documentazione ambientale, ma anche una nuova modulistica di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
I nuovi modelli sono stati recentemente pubblicati e sono scaricabili dal portale RENTRI ma potranno essere utilizzati esclusivamente a partire dal 13/02/2025, fino al giorno antecedente rimarranno in uso gli attuali modelli vidimati secondo le consuete modalità.
Dal 13/02/2025 il FIR dovrà essere vidimato solo digitalmente attraverso il portale RENTRI (indipendentemente dall’iscrizione o meno dell’impresa/Ente nel Registro Nazionale) mentre il nuovo Registro di C/S, qualora l’impresa/Ente non sia tenuta o non abbia ancora l’obbligo di iscrizione al RENTRI, potrà essere stampato dal portale e vidimato presso la Camera di commercio competente.