Il Governo ha definito il Programma quinquennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso i luoghi e i mezzi di trasporto, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado, per le università e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Decreto attua quanto previsto nella Legge nazionale sui DAE (L.n.116/2021) e stabilisce che le Regioni predispongano il proprio “piano di utilizzo delle risorse”.
Vediamo di seguito cosa prevede il Programma di diffusione dei DAE, dove si applica e come posizionarli.
Il programma di diffusione dei DAE (dettagliato nell’Allegato A del Decreto) ha natura quinquennale ed è aggiornabile in base alla diffusione progressiva dei dispositivi e al loro utilizzo.
Il Decreto permette alle pubbliche amministrazioni di accedere alle risorse (art.2), contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Tali risorse sono indicate all’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116 per le annualità dal 2021 al 2025, mentre i criteri di riparto delle stesse (art.3) attendono uno specifico piano di utilizzo dettato dalle Regioni, secondo le dotazioni annuali previste nell’Allegato B al Decreto. L’articolo 3 definisce inoltre le scadenze di approvazione dei criteri di riparto da parte del Ministero della Salute (art.3.3 e 3.4), con una specifica valutazione delle relazioni ricevute dalle Regioni.
Entro il 31 marzo dell’annualità successiva all’erogazione della quota, le Regioni dovranno trasmettere una relazione riepilogativa dello stato di attuazione del piano riferito alle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024, nonché dei relativi risultati raggiunti con le risorse attribuite.
Successivamente, entro il 31 marzo 2026, le Regioni, ai medesimi fini, trasmetteranno al Ministero della Salute analoga relazione sullo stato di attuazione del piano e sui risultati ottenuti, con riferimento all’annualità 2025 e alle risorse erogate ai sensi del Decreto del 23 ottobre 2024.
Nel Programma si sottolinea che la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) deve avvenire, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado, per le università e per le istituzioni dell’AFAM, nei luoghi e sui mezzi di trasporto di seguito indicati:
Presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo n. 165/2001, dove siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
Negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
Le Regioni, sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici, nel formulare il proprio piano di diffusione, dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:
Priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università;
Diffusione dei DAE in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro tre/cinque minuti dall’arresto cardiaco;
Collocazione in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione ad alto afflusso di persone, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
Dovranno identificare nel proprio territorio regionale, nell’ambito dei luoghi indicati dalla legge n. 116 del 2021, prioritariamente le seguenti aree:
Quelle con particolare afflusso di pubblico;
Quelle con particolari specificità come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.
In tutti gli ambiti interessati da nuove installazioni (P.A., scuole, trasporti, etc.) si raccomanda di pianificare il numero e scegliere il posizionamento di nuovi DAE in modo tale da consentire quanto più possibile un pronto intervento nell’arco di pochi minuti in caso di evento. A bordo dei mezzi di trasporto sarebbe auspicabile dotarsi di almeno un DAE in ognuno dei mezzi indicati nella legge (mezzi aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna senza fermate intermedie per almeno due ore) e di valutare la possibilità di estensione delle installazioni negli ambiti non strettamente coinvolti (autobus, mezzi di trasporto con meno di due ore tra fermate intermedie, etc.).
Per la formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno della struttura, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine, appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder. La presenza di almeno una persona formata all’utilizzo del defibrillatore è auspicabile durante l’orario di apertura della struttura. Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente.
In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone. I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario.
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