Ecco le disposizioni dell’entrata in vigore del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020.
- Obbligo di tenere sempre con sé all’interno del territorio nazionale i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ripresa l’indicazione del Decreto Legge del 7/10/2020, quindi obbligo di indossare il dispositivo all’esterno e negli ambienti al chiuso (esclusi gli ambienti di lavoro per i quali rimane valido il protocollo del 24 aprile 2020) nel caso in cui non si possa garantire l’isolamento della persona.
- Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi
- Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Possono essere utilizzate mascherine monouso o lavabili anche auto-prodotte.
- Le altre misure per limitare il contagio (come l’igiene delle mani) rimangono attive come da precedenti disposizioni.
- Per limitare il contagio sull’intero territorio nazionale si applica:
- Soggetti con infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante
- Accesso ai parchi è consentito con le stesse modalità del Decreto del 16 maggio nr. 33
- Consentita l’attività sportiva all’aperta con il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 2 metri
- Pubblico delle competizioni sportive di attività di squadra o individuali massimo il 15% della capienza massima e non superiore a 1000 per le manifestazioni all’aperto e 200 per quelle al chiuso, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
- Sospese tutte le competizioni amatoriali degli sport di contatto.
- Obbligo di eseguire il tampone molecolare in un periodo non antecedente alle 72 ore dall’ingresso in Italia, a tutti gli sportivi professionisti che devono far ingresso nel territorio nazionale da paesi in cui vige il divieto di ingresso in Italia o per i quali è prevista la quarantena.
- Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto o cinematografiche continuano ad avere il limite massimo di 1000 per quelle all’aperto e 200 per quelle al chiuso, fatto salco diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
- Sospese le attività che hanno luogo nelle discoteche o sale da ballo sia all’aperto sia al chiuso
- Numero massimo di partecipanti alle feste dovute a cerimonie civili o religiose 30.
- Divieto di feste.
- Massimo di invitanti non conviventi all’interno delle proprie abitazioni 6.
- Possibilità di eseguire le manifestazioni fieristiche e congressi adottando i protocolli precedentemente in atto.
- Sospesi i viaggi di istruzione e iniziative di gemellaggio o scambi ed ogni uscita didattica.
- Garantiti in tirocini se viene garantito il distanziamento interpersonale.
- Consentiti i centri benessere e termali, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
- Consentite le attività commerciali se viene garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro e i clienti rimango all’interno del negozio solo il tempo necessario per l’acquisto dei beni, rimangono valide le precedenti linee guida.
- Consentite le attività di ristorazione (bar, pub, pasticcerie, ristoranti, gelaterie catering e mense) con orario di apertura fino alle ore 24.00 se presente il servizio al tavolo e fino alle ore 21.00 se assente il servizio al tavolo; inoltre è permessa consegna a domicilio e possibile la consumazione sul posto fino alle ore 21.00, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
- Per le attività professionali si raccomanda che:
- Venga, ove possibile, incentivato il lavoro in modalità agile;
- Vengano incentivate ferie e i congedi retribuiti nonché altri strumenti previsti dal CCNL;
- Siano assunti protocolli anti contagio e dove non fosse possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro utilizzare strumenti di protezione individuale;
- Vengano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando gli ammortizzatori sociali;
- Permesse le attività balneari con adozione delle precedenti linee guida, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
- Permesse le attività delle strutture ricettive con adozione delle precedenti linee guida, fatto salvo diversa indicazione da parte delle Regioni o province autonome.
DISPOSIZIONI SUGLI SPOSTAMENTI ALL’ESTERO E VERSO L’ITALIA
- Sono vietati gli spostamenti da o verso i territori dell’elenco E dell’allegato 20 e l’ingresso o il transito in Italia per persone che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei paesi dell’elenco E, nonché gli spostamenti verso i paesi dell’elenco F, salvo se i motivi, comprovati da dichiarazione, sono:
-
- esigenze lavorative,
- assoluta urgenza,
- esigenze di salute,
- esigenze di studio,
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,
- ingresso in Italia da parte di cittadini dell’UE, dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano,
- ingresso di familiari provenienti dai paesi elencati precedentemente o di Stati terzi nei quali hanno soggiornato per lungo periodo,
- infine è permesso l’ingresso di persona anche non convivente per la quale si può comprovare una stabile relazione affettiva.
- Vietati gli spostamenti nell’ambito dei viaggi turistici.
- Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
- persone di cui al punto g con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- funzionari, diplomatici, militari e forze di polizia
- Chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
- Nei casi espressamente previsti dal presente decreto, e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
- Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
- In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento
- Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
- compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo fatto salvo il caso di transito aeroportuale;
- sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora.
- Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
- obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
- Tutti questi aspetti non si applicano, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
- Tutti questi aspetti non si applicano, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più paesi dell’elenco F, a:
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- cittadini e ai residenti degli Stati e territori indicati agli elenchi A, B e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia nell’esercizio delle loro funzioni;
- alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;