CORONAVIRUS: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO

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Ieri, 22 marzo 2020, il Presidente del Consiglio ha ritenuto opportuno dare un’ulteriore giro di vite all’operatività delle attività produttive e commerciali e allo spostamento delle persone. Le misure urgenti di contenimento del contagio avranno effetto sull’intero territorio nazionale da oggi, 23 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020.

Il decreto sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione dei codici ATECO elencati nell’allegato 1.

Tali attività produttive sospese possono proseguire solo se in modalità a distanza o lavoro agile. 

Restano consentiti:

  1. le attività funzionali alle attività elencate nell’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva;
  2. i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali (L. 146/1990 ad esclusione di musei, luoghi di cultura e istruzione);
  3. produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, della tecnologia sanitaria e dei dispositivi medico-chirurgici, della filiera alimentare e delle attività funzionali a fronteggiare l’emergenza;
  4. le attività dell’industria aerospaziale, della difesa e di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

E’ vietato il trasferimento o lo spostamento delle persone fisiche in comuni diversi da quello di residenza, fatte salve comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Le attività sospese per effetto di questo decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce, entro il 25 marzo 2020. Le altre imprese, la cui operatività rimane invariata, devono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione del 14 marzo 2020.

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