Lavoratori fragili: quali sono le tutele previste dalla normativa vigente?

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Condividiamo con voi oggi l’informativa creata dalla Dott.ssa Roberta Girelli sui diritti dei lavoratori fragili.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” all’articolo n. 481, ripristinava, per le lavoratrici e i lavoratori fragili, la norma che consente di restare in regime di ricovero domiciliare.
Il Decreto Legge del 22-3-2021 all’art. 15 prolunga tale possibilità fino al 30 giugno 2021.
Pertanto i lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’26 comma 2 D.L. n. 18 del 17/03/2020), fino al 30 giugno 2021, hanno la possibilità di rimanere a casa dal lavoro in malattia (l’assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero) o di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Secondo le indicazioni dello Spisal dell’8-1-2021, la richiesta di certificazione medico-legale di cui sopra, per il soggetto che non ne è ancora in possesso, va inoltrata alla Medicina Legale dell’ULSS9 (sezione «Tutela lavoratori fragili»).
Si informano i lavoratori che possono richiedere al medico competente la visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata”.