Condividiamo con voi oggi l’informativa creata dalla Dott.ssa Roberta Girelli sui diritti dei lavoratori fragili.![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20400'%3E%3C/svg%3E)
![](https://sivservizi.it/wp-content/uploads/pexels-ivan-samkov-6436278.png)
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” all’articolo n. 481, ripristinava, per le lavoratrici e i lavoratori fragili, la norma che consente di restare in regime di ricovero domiciliare.
Il Decreto Legge del 22-3-2021 all’art. 15 prolunga tale possibilità fino al 30 giugno 2021.
Pertanto i lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’26 comma 2 D.L. n. 18 del 17/03/2020), fino al 30 giugno 2021, hanno la possibilità di rimanere a casa dal lavoro in malattia (l’assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero) o di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Pertanto i lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’26 comma 2 D.L. n. 18 del 17/03/2020), fino al 30 giugno 2021, hanno la possibilità di rimanere a casa dal lavoro in malattia (l’assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero) o di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Secondo le indicazioni dello Spisal dell’8-1-2021, la richiesta di certificazione medico-legale di cui sopra, per il soggetto che non ne è ancora in possesso, va inoltrata alla Medicina Legale dell’ULSS9 (sezione «Tutela lavoratori fragili»).
Si informano i lavoratori che possono richiedere al medico competente la visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata”.
Si informano i lavoratori che possono richiedere al medico competente la visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata”.