Chi può fare la manutenzione degli impianti antincendio?

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Oggi approfondiamo il 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝟯𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟳.𝟬𝟭.𝟬𝟴 con il regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

TIPOLOGIA DI IMPIANTI

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
  2. impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati…
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
  4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura
  5. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
  6. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
  7. IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Nota* : la lettera indica le tipologie di impianti corrispondenti al Decreto Ministeriale.

Cosa si intende per impianti di “protezione antincendio”? (lettera G del decreto)

Sono considerati impianti di protezione antincendio gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio.

Chi può realizzare o modificare tali impianti?

Le aziende qualificate e iscritte nel registro imprese abilitate all’esercizio delle attività sopra descritte. Il titolare o il responsabile tecnico preposto deve essere in possesso dei requisiti tecnici e/o professionali indicati nel Decreto Ministeriale.

La qualifica è propedeutica al rilascio della dichiarazione di conformità (lettera G del decreto)

CHE OBBLIGO HANNO I COMMITTENTI?

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.

CHI PUO’ ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?

La MANUTENZIONE ORDINARIA degli impianti definita come “interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non MODIFICANO la struttura dell’impianto o la sua destinazione d’uso” non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo.

QUALI AZIENDE POSSONO ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?

Possono eseguire la MANUTENZIONE ORDINARIA degli impianti antincendio le aziende organizzate e strutturate con personale competente e qualificato.

Affidati a SIV per la MANUTENZIONE ORDINARIA dei tuoi impianti antincendio!